Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
      3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
      4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra i gruppi dei candidati con il medesimo contrassegno concorrenti nei collegi uninominali a norma degli articoli 77 e 84»;

          b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati

 

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accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          b) procede all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali. Procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi della lettera a).

      2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati con il medesimo contrassegno è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera a) del comma 1. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi della lettera a) del comma 1, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio»;

          c) l'articolo 83 è abrogato;

          d) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
      2. L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti, in corrispondenza

 

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ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma l, lettera a).
      3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati, e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».